Residenza fiscale all’estero nel 2026: quando si rimane residenti in Italia e quali sono i rischi

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30 settembre 2026

 Trasferirsi all’estero, iscriversi all’AIRE o lavorare per una società straniera non significa automaticamente cessare di essere fiscalmente residenti in Italia.

La crescente diffusione del lavoro da remoto, delle carriere internazionali, degli investimenti detenuti in più Paesi e delle famiglie che vivono tra Stati diversi rende sempre più frequenti situazioni nelle quali una stessa persona mantiene collegamenti contemporaneamente con l’Italia e con un altro Paese.

Ed è proprio in questi casi che stabilire correttamente la residenza fiscale diventa fondamentale.

Essere considerati fiscalmente residenti in Italia può infatti comportare l’obbligo di dichiarare non soltanto i redditi prodotti nel nostro Paese, ma, in linea generale, anche quelli prodotti all’estero, oltre alla necessità di verificare gli obblighi di monitoraggio relativi a conti correnti, investimenti, partecipazioni, immobili e altre attività detenute fuori dall’Italia.

La questione diventa ancora più complessa quando anche lo Stato estero considera la stessa persona fiscalmente residente. In questo caso entrano in gioco le Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le cosiddette tie-breaker rules e, quale importante strumento interpretativo, il Modello OCSE e il relativo Commentario.

Vediamo quindi come funziona la residenza fiscale nel 2026, quale rilevanza assumono i 183 giorni e l’iscrizione all’AIRE e cosa accade quando due Stati rivendicano contemporaneamente la residenza fiscale dello stesso contribuente.



Quando una persona è fiscalmente residente in Italia nel 2026?


La disciplina italiana è contenuta nell’articolo 2 del TUIR, modificato dal D.Lgs. 209/2023 con effetto dal periodo d’imposta 2024. L’Agenzia delle Entrate ne ha illustrato l’applicazione nella circolare n. 20/E del 4 novembre 2024. [1]

Per il 2026 una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, ricorre anche uno soltanto dei criteri sostanziali previsti dalla normativa.

Assumono quindi rilevanza la residenza ai sensi del Codice civile, il domicilio in Italia e la presenza fisica nel territorio dello Stato. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta costituisce invece una presunzione relativa, suscettibile di prova contraria.

Particolare importanza assume la nuova nozione di domicilio ai fini della residenza fiscale, identificato nel luogo nel quale si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari del contribuente.

I criteri sostanziali previsti dalla legislazione italiana sono alternativi: non è necessario che ricorrano tutti contemporaneamente. È sufficiente che uno di essi sussista per la maggior parte del periodo d’imposta. È proprio per questa ragione che la determinazione della residenza fiscale non può essere ridotta a una semplice verifica anagrafica.



La regola dei 183 giorni: è davvero sufficiente?


Una delle convinzioni più diffuse è che sia sufficiente trascorrere meno di 183 giorni in Italia per essere automaticamente considerati fiscalmente residenti all’estero.

Non è così.

In un anno di 365 giorni, come il 2026, la maggior parte del periodo d’imposta corrisponde ad almeno 183 giorni e la presenza fisica costituisce oggi uno specifico criterio di collegamento con il territorio italiano.

Ma il ragionamento non può essere semplicemente invertito. Trascorrere meno di 183 giorni in Italia non garantisce automaticamente la non residenza fiscale italiana qualora, per la maggior parte dell’anno, risulti soddisfatto uno degli altri criteri previsti dalla normativa.

Una persona potrebbe, ad esempio, trascorrere numerosi periodi all’estero per ragioni lavorative ma mantenere in Italia elementi sufficienti a integrare la residenza civilistica o il domicilio rilevante ai sensi dell’articolo 2 TUIR.

Il conteggio dei giorni rappresenta quindi un passaggio fondamentale dell’analisi, ma non sempre rappresenta l’intera analisi.



Iscrizione AIRE: basta per essere fiscalmente residenti all’estero?


L’iscrizione all’AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, rappresenta un elemento molto importante nella documentazione di un trasferimento all’estero, ma non costituisce da sola una prova definitiva della residenza fiscale straniera.

Analogamente, la permanenza nell’anagrafe italiana ha oggi un peso differente rispetto al passato. A partire dalla riforma applicabile dal 2024, l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta costituisce infatti una presunzione relativa di residenza fiscale, rispetto alla quale il contribuente può fornire prova contraria.

Occorre pertanto distinguere la posizione anagrafica dalla verifica sostanziale della residenza fiscale.

La Corte di Cassazione aveva già più volte affermato, con riferimento alla normativa previgente, che l’iscrizione AIRE non era sufficiente, da sola, a escludere la residenza italiana quando gli elementi sostanziali dimostravano che il centro degli affari e degli interessi del contribuente era rimasto in Italia. Questo orientamento è richiamato anche nella giurisprudenza di merito più recente sulle annualità anteriori al 2024. [4]

È tuttavia essenziale ricordare che la disciplina è cambiata dal 1° gennaio 2024: le pronunce relative ad annualità precedenti devono quindi essere lette alla luce della normativa applicabile ratione temporis e non possono essere automaticamente trasposte ai periodi d’imposta successivi alla riforma.



Domicilio fiscale: cosa è cambiato dal 2024?


Questo è uno degli aspetti più importanti della riforma. In questo articolo l’espressione “domicilio fiscale” è utilizzata con riferimento al criterio di residenza dell’articolo 2 TUIR, distinto dal domicilio fiscale amministrativo disciplinato dal DPR 600/1973.

Per i periodi anteriori al 2024, la Cassazione aveva sviluppato una consistente giurisprudenza sul concetto di domicilio, generalmente individuato nel centro degli affari e degli interessi della persona, attribuendo rilievo anche agli interessi economici e patrimoniali.

La sentenza della Cassazione n. 19843 del 18 luglio 2024 ha chiarito che la nuova definizione introdotta dal D.Lgs. 209/2023 ha natura sostanziale e trova applicazione alle fattispecie dal 1° gennaio 2024. Per le annualità anteriori continua quindi ad applicarsi la nozione precedente. Il precedente è richiamato nel massimario ufficiale relativo alla sentenza Lazio n. 2325/2026. [4]

Per le annualità dal 2024 in avanti il legislatore ha espressamente individuato il domicilio, ai fini della residenza fiscale, nel luogo nel quale si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona.

Questo cambiamento rende particolarmente delicata la posizione di chi lavora stabilmente all’estero ma mantiene, ad esempio, il coniuge, il partner o i figli in Italia.

Non significa che la semplice presenza della famiglia determini automaticamente la residenza italiana. Significa però che la componente personale e familiare ha ricevuto oggi un riconoscimento normativo espresso che non può essere ignorato nell’analisi.



Cosa accade quando Italia e Stato estero considerano entrambi il contribuente residente?


È possibile che, applicando le rispettive legislazioni interne, due Paesi considerino contemporaneamente la stessa persona fiscalmente residente. Questo può accadere perché ogni Stato utilizza criteri propri.

Il fatto che per la legislazione italiana una persona sia fiscalmente residente in Italia non significa quindi necessariamente che lo Stato estero giunga alla conclusione opposta.

Quando entrambi gli ordinamenti qualificano il contribuente come residente si configura una situazione di dual residence, cioè di doppia residenza fiscale.

È proprio in questo momento che diventa necessario verificare l’esistenza e il contenuto della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni stipulata tra i due Stati, compresa la definizione convenzionale di residente.



Cosa sono le tie-breaker rules?


Le cosiddette tie-breaker rules sono i criteri convenzionali utilizzati per “rompere il pareggio” quando una persona fisica risulta residente in entrambi gli Stati contraenti ai sensi delle disposizioni applicabili.

Non sostituiscono quindi la normativa nazionale nella prima fase dell’analisi. Prima si verifica se il contribuente è residente secondo la normativa interna dello Stato A e dello Stato B. Se emerge un conflitto di residenza rilevante per la Convenzione, si applicano le relative tie-breaker rules.

Il Modello OCSE e numerose convenzioni sottoscritte dall’Italia prevedono una sequenza gerarchica di criteri:

  1. Abitazione permanente disponibile: se il contribuente ne dispone in un solo Stato, questo criterio risolve il conflitto.
  2. Centro degli interessi vitali: se esiste un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, si individua quello con il quale le relazioni personali ed economiche sono più strette.
  3. Soggiorno abituale: si applica se il centro degli interessi vitali non è determinabile oppure se manca un’abitazione permanente in entrambi gli Stati.
  4. Nazionalità: rileva quando il soggiorno abituale è presente in entrambi gli Stati oppure in nessuno dei due.
  5. Accordo tra le autorità competenti: se anche la nazionalità non risolve il conflitto, le autorità dei due Stati intervengono per risolverlo di comune accordo.

L’ordine è importante: non si tratta di fattori ai quali attribuire liberamente un peso complessivo. Il criterio successivo entra in gioco secondo le condizioni stabilite dalla singola Convenzione. La residenza così individuata opera ai fini convenzionali. [2]



Un esempio concreto: la Convenzione Italia–Regno Unito


La Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni, firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988 e resa esecutiva in Italia con la legge 5 novembre 1990, n. 329, rappresenta un esempio utile.

L’articolo 4 stabilisce che, quando una persona fisica è residente di entrambi gli Stati ai sensi del paragrafo 1, occorre verificare innanzitutto dove dispone di un’abitazione permanente.

Se dispone di un’abitazione permanente sia in Italia sia nel Regno Unito, occorre individuare lo Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, ossia il centro degli interessi vitali.

Se questo centro non è determinabile, o manca un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, si passa al soggiorno abituale; se necessario, si procede alla nazionalità e all’accordo tra le autorità competenti. [2]

Questo meccanismo permette di comprendere un punto fondamentale: il numero dei giorni trascorsi in ciascun Paese può essere molto importante, ma non rappresenta necessariamente il primo elemento da utilizzare per risolvere una doppia residenza convenzionale.



Le pronunce più recenti sulle tie-breaker rules


Alcune recenti pronunce di merito confermano l’importanza dell’ordine gerarchico dei criteri convenzionali. Le sintesi che seguono si basano sulle massime pubblicate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza n. 770/2026, depositata il 13 aprile 2026, ha esaminato un caso di doppia residenza tra Italia e Romania e ha ribadito che le tie-breaker rules devono essere applicate secondo un preciso ordine gerarchico.

Nel caso esaminato è stata riconosciuta rilevanza primaria alla disponibilità di un’abitazione permanente in Romania, dove il contribuente viveva con la moglie e le figlie, inserite nel sistema scolastico locale; sono stati inoltre valutati gli interessi economici, significativamente più consistenti nello Stato estero rispetto a quelli mantenuti in Italia. [3]

Analogo principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza n. 2657 del 20 novembre 2025, relativa a un conflitto di residenza Italia–Svizzera. La Corte ha individuato nell’abitazione permanente il primo criterio da esaminare e ha riconosciuto la residenza convenzionale svizzera del contribuente, che disponeva in Svizzera di un’abitazione stabilmente locata e utilizzata con la moglie, mentre non risultava un’abitazione nella sua personale disponibilità in Italia. [5]

È interessante anche la sentenza n. 2325/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 14 aprile 2026, che ha nuovamente affrontato il tema del domicilio e degli interessi personali ed economici. Questa decisione riguarda espressamente fattispecie anteriori al 1° gennaio 2024 ed è quindi utile per comprendere l’evoluzione giurisprudenziale, ma deve essere distinta dalla nuova disciplina oggi vigente. [4]

Si tratta di decisioni legate alle circostanze dei singoli casi, che non sostituiscono la verifica della normativa e della specifica Convenzione applicabile. Mostrano però perché un’analisi della residenza fiscale internazionale non possa fermarsi all’AIRE, al conteggio dei giorni o alla semplice proprietà di un immobile.



Il Modello OCSE e il Commentario: perché sono così importanti?


Le Convenzioni contro le doppie imposizioni sono accordi internazionali stipulati tra due Stati. Molte di esse vengono negoziate utilizzando come punto di riferimento il Modello di Convenzione fiscale dell’OCSE, che contiene una struttura di articoli su questioni quali residenza, stabile organizzazione, dividendi, interessi, royalties, lavoro dipendente e metodi per eliminare la doppia imposizione.

Al Modello si accompagna il Commentario OCSE, che approfondisce significato, finalità e modalità applicative delle singole disposizioni.

Il 30 settembre 2026 l’OCSE ha pubblicato l’edizione completa della Model Tax Convention on Income and on Capital 2025, relativa al Modello aggiornato al 18 novembre 2025. Il Modello costituisce un riferimento per la negoziazione, l’applicazione e l’interpretazione delle convenzioni fiscali bilaterali. [6]

Occorre tuttavia fare una distinzione fondamentale: il Commentario OCSE non è una legge e non sostituisce il testo della singola Convenzione bilaterale.

Il Commentario ha una rilevante funzione interpretativa: aiuta a comprendere le disposizioni convenzionali, ma non può modificarne autonomamente il contenuto. Anche l’utilizzo di versioni successive alla stipula del trattato richiede attenzione, distinguendo chiarimenti interpretativi da innovazioni sostanziali e considerando le posizioni degli Stati contraenti.

Il percorso corretto parte quindi dalla normativa interna, individua la Convenzione concretamente applicabile e ne interpreta il testo anche alla luce dei criteri internazionali e del Commentario OCSE.



Il Commentario OCSE può introdurre regole non previste dalla Convenzione?


Non può, da solo, introdurre una regola convenzionale mancante. Un esempio è fornito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 25690 del 4 settembre 2023, relativa alla Convenzione Italia–Francia.

Nel caso di un trasferimento nel corso dell’anno era invocato il Commentario all’articolo 4 del Modello OCSE per sostenere un frazionamento del periodo d’imposta, la cosiddetta split-year residence.

La Cassazione ha escluso che il Commentario potesse, da solo, fondare tale frazionamento nella fattispecie esaminata, ribadendone la natura non normativa. La decisione è richiamata nella Rassegna tributaria 2023 della Corte di Cassazione. [7]

Il caso mostra contemporaneamente l’importanza e i limiti del Commentario: il trattamento del trasferimento in corso d’anno va verificato nella legislazione nazionale e nella specifica Convenzione applicabile.



Italia e Regno Unito: attenzione anche al diverso anno fiscale


I casi che coinvolgono Italia e Regno Unito presentano un’ulteriore difficoltà pratica: i due Paesi non utilizzano lo stesso periodo fiscale per le persone fisiche.

In Italia il periodo d’imposta coincide normalmente con l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nel Regno Unito, invece, il tax year individuale decorre dal 6 aprile al 5 aprile dell’anno successivo. Il tax year britannico 2026/2027 va quindi dal 6 aprile 2026 al 5 aprile 2027. [8]


Un esempio di riconciliazione dei periodi

Immaginiamo un contribuente che rientri dal Regno Unito in Italia nel corso del 2026, dopo aver percepito redditi di lavoro, dividendi o interessi nel Regno Unito.

La documentazione britannica può fare riferimento al periodo 6 aprile 2025–5 aprile 2026 e, successivamente, al periodo 6 aprile 2026–5 aprile 2027. Per gli eventuali obblighi dichiarativi italiani relativi al 2026 occorre invece ricostruire i redditi riferibili al periodo 1° gennaio–31 dicembre 2026, tenendo conto della residenza e della potestà impositiva risultanti dall’analisi normativa e convenzionale.

Diventa quindi necessario riconciliare periodi che non coincidono, individuare i redditi rilevanti per l’annualità italiana e verificare le imposte estere effettivamente riferibili ai medesimi redditi. La documentazione annuale britannica, da sola, può non essere sufficiente: possono servire buste paga, estratti conto e prospetti analitici delle operazioni.


Lo split year treatment britannico

Il sistema britannico contempla, al ricorrere delle relative condizioni, lo split year treatment, attraverso il quale uno stesso tax year può essere suddiviso in una parte UK e una parte overseas ai fini del trattamento fiscale.

Si tratta di un istituto della legislazione britannica: la residenza ai fini di una Convenzione internazionale richiede un’analisi distinta e il trattamento britannico non determina automaticamente un identico frazionamento in Italia. [8]

Questo esempio mostra come residenza domestica, residenza convenzionale e periodo d’imposta debbano essere analizzati separatamente prima di essere coordinati.



Essere residenti in Italia significa dichiarare tutti i redditi esteri?


In linea generale il residente fiscale italiano è assoggettato al principio della worldwide taxation, per effetto del quale assumono rilevanza anche i redditi prodotti fuori dal territorio italiano.

Possono quindi entrare nella dichiarazione italiana, a seconda della loro natura e delle regole applicabili, stipendi e compensi percepiti all’estero, redditi immobiliari, pensioni, dividendi, interessi, plusvalenze e altri redditi di fonte estera.

Questo non significa necessariamente pagare definitivamente due volte l’imposta sul medesimo reddito. Occorre verificare innanzitutto come la Convenzione applicabile ripartisca la potestà impositiva tra Stato della fonte e Stato di residenza e, successivamente, il metodo previsto per eliminare la doppia imposizione, frequentemente mediante riconoscimento di un credito per le imposte assolte all’estero.

Il credito non va considerato automatico né necessariamente integrale: occorre verificarne condizioni, limiti, definitività delle imposte estere e riferibilità ai redditi dichiarati in Italia, tenendo conto anche dell’articolo 165 TUIR.



Conti correnti, investimenti e immobili all’estero: il monitoraggio fiscale


La residenza fiscale è determinante anche per gli obblighi relativi alle attività patrimoniali e finanziarie estere.

Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia devono valutare gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi, a seconda delle circostanze, a conti correnti, depositi, investimenti finanziari, partecipazioni, immobili, polizze e cripto-attività. Per le cripto-attività occorre verificare le regole specifiche, senza ridurre l’analisi al luogo di detenzione.

Possono inoltre trovare applicazione IVIE, IVAFE o l’imposta sul valore delle cripto-attività, ferme le relative soglie, esenzioni e discipline particolari.

Una contestazione sulla residenza fiscale può quindi produrre conseguenze che non riguardano soltanto la tassazione dei redditi esteri, ma anche gli obblighi dichiarativi relativi al patrimonio detenuto fuori dall’Italia.



Perché è importante ricostruire la prova prima di un controllo?


La residenza fiscale è una questione fortemente basata sui fatti.

Contratti di locazione, abitazioni effettivamente disponibili, rapporti di lavoro, utenze, iscrizioni amministrative, presenza del coniuge e dei figli, scuola frequentata dai minori, spostamenti, rapporti bancari, attività economiche e altre circostanze possono assumere rilevanza diversa a seconda della normativa e della Convenzione applicabile.

Occorre costruire una ricostruzione coerente con il criterio giuridico che deve essere dimostrato.

La documentazione utile a dimostrare un’abitazione permanente, per esempio, non coincide necessariamente con quella necessaria a individuare il centro degli interessi vitali o il soggiorno abituale.

È questo uno degli aspetti nei quali un’analisi preventiva può avere un valore significativo rispetto alla ricostruzione effettuata soltanto dopo l’avvio di una verifica fiscale.



Trasferirsi in Italia può offrire anche importanti opportunità fiscali


La residenza fiscale non deve essere considerata soltanto sotto il profilo dei rischi. L’ordinamento italiano prevede diversi regimi destinati ad attrarre lavoratori, professionisti, pensionati, ricercatori e persone con significativi patrimoni o redditi esteri.

Tra i principali strumenti vi sono il nuovo regime dei lavoratori impatriati, il regime dei neo-residenti previsto dall’articolo 24-bis TUIR, il regime del 7% per determinate persone titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza in specifici comuni italiani e le agevolazioni dedicate a docenti e ricercatori.

Il regime impatriati può, al ricorrere dei requisiti, limitare al 50% la quota di determinati redditi di lavoro prodotti in Italia che concorre alla formazione del reddito complessivo; la quota imponibile può scendere al 40% nelle ipotesi previste per i figli minori. La normativa prevede un limite annuo di reddito agevolabile pari a 600.000 euro. [9]

Per chi dispone di importanti redditi prodotti all’estero, il regime dei neo-residenti dell’articolo 24-bis consente, ricorrendone le condizioni, di assoggettare i redditi esteri ammessi al regime a un’imposta sostitutiva forfettaria. Per i trasferimenti cui si applicano le nuove disposizioni dal 1° gennaio 2026 l’importo è stato elevato a 300.000 euro annui, con una specifica disciplina per l’estensione ai familiari. [10]

Per determinati pensionati con pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza in specifici comuni del Mezzogiorno e degli altri territori individuati dalla legge è prevista, al ricorrere delle condizioni, un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi prodotti all’estero. La disciplina dell’articolo 24-ter è stata modificata anche nel 2026. [11]

La scelta del regime più conveniente dipende dalla provenienza dei redditi, dalla storia della residenza fiscale precedente, dall’attività che verrà svolta in Italia, dalla composizione del patrimonio e dalle Convenzioni applicabili. Devono inoltre essere verificati i limiti di compatibilità tra i diversi regimi.

A questi regimi e al confronto tra le diverse opportunità fiscali per chi decide di trasferirsi o rientrare in Italia dedicheremo il prossimo approfondimento.



Residenza fiscale internazionale: perché ogni caso richiede un’analisi specifica


Stabilire dove una persona sia fiscalmente residente significa muoversi su almeno tre livelli differenti.

Occorre verificare la normativa interna italiana, quella dello Stato estero e, quando emerge una doppia residenza, applicare la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni e le relative tie-breaker rules.

Il Modello OCSE e il relativo Commentario rappresentano strumenti interpretativi di grande importanza, ma devono sempre essere coordinati con il testo della specifica Convenzione concretamente applicabile.

Nei casi più complessi occorre inoltre affrontare il disallineamento tra periodi fiscali, la tassazione dei redditi esteri, il credito per le imposte versate fuori dall’Italia, gli obblighi di monitoraggio e l’eventuale accesso ai regimi agevolativi previsti per chi trasferisce la propria residenza nel nostro Paese.



Vivi tra l’Italia e un altro Paese o stai programmando un trasferimento?


Un trasferimento internazionale dovrebbe essere pianificato non soltanto dal punto di vista personale, ma anche sotto il profilo fiscale e legale.

WIDER Tax & Legal assiste persone fisiche, professionisti e imprenditori nella verifica della residenza fiscale, nell’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, nella ricostruzione dei redditi e degli investimenti esteri e nella valutazione preventiva dei regimi fiscali applicabili in caso di trasferimento in Italia.

Se vivi tra più Paesi, stai pianificando un trasferimento o un rientro in Italia oppure desideri verificare una posizione fiscale già esistente, contattaci per una valutazione preliminare del tuo caso.

Nel prossimo articolo: “Trasferirsi in Italia nel 2026: regime impatriati, neo-residenti, pensionati al 7% e agevolazioni per docenti e ricercatori a confronto”.










Fonti e collegamenti per la redazione

Riferimenti richiamati nel testo. I titoli sono cliccabili. Questa pagina serve al tecnico per conservare o ricreare i collegamenti nell’articolo.

[1] Agenzia delle Entrate — Circolare 20/E del 4 novembre 2024

[2] Convenzione Italia–Regno Unito — Articolo 4, legge 329/1990

[3] CGT di secondo grado Lombardia — Sentenza 770/2026, massima ufficiale

[4] CGT di secondo grado Lazio — Sentenza 2325/2026, massima e richiamo a Cass. 19843/2024

[5] CGT di secondo grado Lombardia — Sentenza 2657/2025, massima ufficiale

[6] OCSE — Model Tax Convention on Income and on Capital 2025, Full Version

[7] Corte di Cassazione — Rassegna tributaria 2023, p. 27 del testo, p. 49 del PDF; Cass. 25690/2023

[8] HMRC — Guidance note RDR1, anno fiscale, split year e treaty residence

[9] D.Lgs. 209/2023 — Articolo 5, nuovo regime dei lavoratori impatriati

[10] Legge 199/2025 — Articolo 1, commi 25 e 26, imposta sostitutiva neo-residenti

[11] TUIR — Articolo 24-ter, pensionati con redditi di fonte estera

Autore: Wider • 30 settembre 2026
Subire un torto e avere diritto a un risarcimento non sono esattamente la stessa cosa. È una distinzione meno intuitiva di quanto sembri. Un contratto non rispettato, un incidente, un errore professionale, un danno a un bene o una lesione della salute possono certamente dare origine a una richiesta risarcitoria. Ma perché quella richiesta possa tradursi in un effettivo risarcimento occorre individuare correttamente la responsabilità, dimostrare il pregiudizio subito e collegarlo alla condotta che lo ha provocato. In altre parole: avere ragione è il punto di partenza. Essere in grado di provarlo è ciò che rende quella ragione giuridicamente spendibile. Per questo, nelle controversie risarcitorie, il modo in cui viene gestita la vicenda nelle prime settimane può essere importante quanto ciò che accadrà in un eventuale giudizio. Quando si può chiedere il risarcimento del danno? Nel diritto civile il risarcimento può avere origini molto diverse. Una prima ipotesi è quella dell’inadempimento contrattuale. Si verifica quando esiste già un rapporto obbligatorio tra le parti e una di esse non esegue la prestazione dovuta oppure la esegue in modo inesatto. È il caso, per esempio, di un fornitore che non consegna la merce concordata, di un’impresa che esegue male un’opera o di un professionista che viola gli obblighi derivanti dall’incarico. Il riferimento generale è l’art. 1218 del codice civile. Diversa è la responsabilità extracontrattuale, disciplinata in via generale dall’art. 2043 c.c.: in questo caso il danno deriva da un fatto illecito che lede un interesse giuridicamente protetto, indipendentemente dall’esistenza di un precedente contratto tra danneggiante e danneggiato. Un incidente, il danneggiamento di un bene altrui o determinate lesioni della reputazione ne sono esempi immediati. La distinzione non è una raffinatezza da manuale universitario. Cambiano le regole applicabili, il riparto dell’onere della prova e anche i termini entro i quali il diritto deve essere esercitato. Il punto centrale di ogni richiesta: la prova È qui che molte pretese risarcitorie, anche astrattamente fondate, cominciano a scricchiolare. Nel contenzioso civile non basta ricostruire ciò che è successo. Occorre poterlo dimostrare. Nella responsabilità contrattuale, chi agisce deve normalmente provare la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l’esatto adempimento o gli altri fatti idonei a escludere la propria responsabilità. È il principio consolidato a partire dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 13533/2001. Questo, però, non significa che il danno possa essere semplicemente affermato. Una cosa è la prova dell’inadempimento. Un’altra è la prova delle conseguenze dannose che se ne fanno derivare. Se, per esempio, il ritardo di un fornitore ha costretto un’impresa a sostenere costi aggiuntivi, quei costi dovranno essere documentati. Se si sostiene di avere perso un affare a causa dell’inadempimento, occorreranno elementi sufficientemente concreti per dimostrare che quel mancato guadagno non sia una semplice possibilità astratta. Nella responsabilità extracontrattuale, invece, chi chiede il risarcimento deve in linea generale dimostrare il fatto, il danno e il collegamento causale tra i due, oltre agli elementi della responsabilità richiesti dalla specifica fattispecie. Esistono naturalmente numerosi regimi particolari e ipotesi in cui la legge introduce presunzioni o criteri diversi. Per questo la qualificazione giuridica del caso viene prima della quantificazione economica. Non basta dimostrare l’illecito: bisogna dimostrare il danno Uno degli equivoci più frequenti consiste nel ritenere che, una volta accertato un comportamento illegittimo o un inadempimento, ne derivi automaticamente il diritto a ricevere una determinata somma. Non funziona così. Il danno deve essere allegato e provato, anche attraverso presunzioni quando ne ricorrano i presupposti. La violazione di un diritto e le sue conseguenze economicamente o personalmente pregiudizievoli rimangono concetti distinti. È un passaggio essenziale soprattutto nelle richieste relative a mancati guadagni, perdita di occasioni economiche, danni professionali o conseguenze non patrimoniali. La liquidazione equitativa prevista dall’art. 1226 c.c., infatti, non serve a colmare l’assenza della prova dell’esistenza del danno. Interviene quando il danno è dimostrato, ma risulta impossibile o particolarmente difficile determinarne con precisione l’ammontare. La Cassazione continua a ribadire questa distinzione anche nella giurisprudenza più recente. Quali danni possono essere risarciti? Sul piano patrimoniale, l’art. 1223 c.c. individua due componenti fondamentali: danno emergente e lucro cessante. Il danno emergente corrisponde alla perdita economica effettivamente subita. Possono rientrarvi, a seconda del caso, spese sostenute, costi di ripristino, somme pagate inutilmente, maggiori oneri sopportati in conseguenza dell’inadempimento o dell’illecito. Il lucro cessante riguarda invece il guadagno che il danneggiato avrebbe ragionevolmente conseguito se il fatto dannoso non si fosse verificato. Ed è proprio su quel “ragionevolmente” che spesso si gioca la controversia. Un guadagno puramente ipotetico non diventa risarcibile semplicemente perché viene inserito in un conteggio. Servono elementi che consentano di ricostruirlo con sufficiente attendibilità: andamento economico precedente, ordini, contratti, corrispondenza commerciale, dati contabili, opportunità concretamente esistenti o altri riscontri compatibili con il caso specifico. Accanto al danno patrimoniale esiste poi il danno non patrimoniale, disciplinato dall’art. 2059 c.c. e sviluppato nel tempo dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Vi rientrano, nei rispettivi presupposti, i pregiudizi derivanti dalla lesione dell’integrità psicofisica e altre conseguenze incidenti su interessi della persona costituzionalmente protetti. Anche qui è utile evitare le etichette automatiche. Il cosiddetto “danno esistenziale”, per esempio, non costituisce oggi una voce autonoma da aggiungere meccanicamente alle altre, ma descrive conseguenze pregiudizievoli che devono essere concretamente allegate e valutate all’interno del danno non patrimoniale. Come viene calcolato il risarcimento? Non esiste una tariffa universale del torto. Per i danni patrimoniali il calcolo parte normalmente dagli elementi economici che possono essere documentati o ricostruiti. Fatture, preventivi, dichiarazioni fiscali, dati aziendali, contratti, estratti contabili e documentazione relativa al reddito possono assumere un ruolo determinante. Quando il danno esiste ma il suo ammontare non può essere provato con esattezza, il giudice può procedere alla liquidazione equitativa prevista dall’art. 1226 c.c. Per il danno alla persona operano invece criteri specifici di liquidazione. Il quadro, peraltro, è recentemente cambiato. Il d.P.R. n. 12/2025 ha introdotto la Tabella Unica Nazionale prevista dall’art. 138 del Codice delle assicurazioni per le lesioni di non lieve entità. Nel 2026 la Corte di Cassazione ha inoltre riconosciuto alla T.U.N. un più generale valore di parametro della valutazione equitativa del danno alla salute, fermo il necessario esame delle caratteristiche del singolo caso. Il risultato è che oggi parlare genericamente di “Tabelle di Milano” come parametro indistinto per qualsiasi danno alla persona rischia di offrire una fotografia incompleta del sistema. Il comportamento del danneggiato può incidere sul risarcimento La responsabilità non viene valutata nel vuoto. L’art. 1227 c.c. prevede che, quando il comportamento colposo del danneggiato abbia contribuito a causare il danno, il risarcimento possa essere proporzionalmente ridotto. La norma stabilisce inoltre che non sono risarcibili i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Questo non significa che chi subisce un illecito debba compiere qualsiasi attività possibile pur di limitarne gli effetti. Significa però che il comportamento successivo all’evento può assumere rilevanza. Ignorare per mesi una situazione che continua a produrre perdite evitabili, distruggere prove utili oppure omettere iniziative ragionevolmente esigibili può complicare la successiva richiesta. La gestione del danno comincia quindi prima della causa. Cosa fare subito dopo aver subito un danno Prima ancora di inviare una diffida, è utile cristallizzare ciò che è accaduto. Contratti, e-mail, PEC, messaggi, fotografie, video, fatture, ricevute, certificazioni, documentazione medica, preventivi, relazioni tecniche e nominativi di eventuali testimoni possono trasformarsi mesi dopo nel materiale su cui verrà costruita la domanda. Bisogna inoltre prestare attenzione a un aspetto spesso sottovalutato: non tutte le azioni risarcitorie hanno gli stessi termini di prescrizione o decadenza. In via generale la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale seguono termini differenti, ma esistono numerose discipline speciali. Anche l’individuazione del momento dal quale il termine comincia a decorrere può richiedere una valutazione specifica. Affidarsi alla regola trovata in una ricerca online senza verificare quale disciplina trovi realmente applicazione al caso concreto è un modo sorprendentemente efficace per trasformare un buon diritto in un diritto non più esercitabile. Diffida, trattativa o causa? La richiesta di risarcimento non deve necessariamente iniziare con un processo. In molti casi una contestazione precisa, accompagnata dalla documentazione essenziale e da una quantificazione tecnicamente sostenibile, consente di aprire una trattativa prima del giudizio. A seconda della materia possono inoltre entrare in gioco procedure di mediazione, negoziazione assistita o altri strumenti di risoluzione alternativa della controversia. La scelta non dovrebbe però essere automatica. Una trattativa è utile quando esistono margini concreti per un accordo. Una causa è talvolta inevitabile. In altri casi, dopo aver esaminato prove, costi e rischio processuale, può emergere che una pretesa apparentemente consistente abbia probabilità di successo inferiori a quelle immaginate inizialmente. Anche questo è parte della consulenza legale: non soltanto stabilire quanto chiedere, ma capire se, a chi e con quale strategia convenga chiederlo. Una richiesta di risarcimento efficace nasce prima della lettera dell’avvocato C’è una differenza sostanziale tra quantificare un danno e costruire una domanda risarcitoria. La seconda operazione richiede di mettere in relazione fatti, responsabilità, nesso causale, documenti e singole conseguenze economiche o personali. Una richiesta sovrastimata e scarsamente documentata non diventa più efficace perché contiene una cifra elevata. Al contrario, può rendere più difficile una trattativa e indebolire la credibilità della pretesa. Lo stesso vale per l’errore opposto: trascurare alcune conseguenze del fatto o accettare troppo rapidamente una proposta senza avere prima ricostruito l’intero danno può comportare la rinuncia a pretese che avrebbero potuto essere correttamente formulate. Per questo una valutazione tempestiva della vicenda consente non soltanto di capire se esistano i presupposti per chiedere un risarcimento, ma anche di individuare quali prove preservare e quale percorso sia proporzionato al risultato concretamente perseguibile. Domande frequenti sul risarcimento danni 1. Posso chiedere il risarcimento anche senza avere una fattura per ogni voce di danno? Dipende dal tipo di pregiudizio. Alcuni danni possono essere provati anche attraverso elementi diversi dalle fatture e, in presenza dei relativi presupposti, mediante presunzioni. La possibilità di ricorrere alla liquidazione equitativa, però, non elimina la necessità di dimostrare l’esistenza del danno. 2. Posso ottenere sia il danno emergente sia il mancato guadagno? Sì, quando entrambi siano conseguenza risarcibile del fatto contestato e risultino adeguatamente provati. Il lucro cessante non può tuttavia essere fondato su guadagni meramente eventuali o congetture. 3. Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento? Non esiste un termine unico per ogni situazione. La prescrizione dipende dalla natura della responsabilità e dalla disciplina applicabile. Esistono inoltre termini speciali e ipotesi di decadenza particolarmente brevi. È quindi opportuno verificare il termine relativo alla specifica fattispecie senza attendere l’approssimarsi della scadenza. 4. È necessario andare in tribunale? No. Molte controversie possono essere affrontate attraverso una trattativa stragiudiziale o mediante strumenti di ADR. In alcune materie, inoltre, mediazione o negoziazione assistita costituiscono passaggi obbligatori prima dell’azione giudiziaria. 5. Come posso capire quanto vale realmente il mio danno? Il punto di partenza è ricostruire separatamente le singole conseguenze del fatto e verificare per ciascuna di esse quali elementi probatori siano disponibili. Solo dopo questa analisi ha senso procedere alla quantificazione. 6. Hai subito un danno o ricevuto una richiesta di risarcimento? WIDER Tax & Legal assiste privati, professionisti e imprese nella valutazione e gestione delle controversie risarcitorie, dalla fase preliminare e negoziale fino all’eventuale giudizio. L’analisi iniziale serve a verificare il titolo della responsabilità, le prove disponibili, le voci di danno effettivamente sostenibili e la strategia più adatta al caso concreto. Contatta WIDER Tax & Legal per sottoporre il caso al nostro team e valutare gli strumenti di tutela disponibili. N.B. Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono la consulenza legale relativa al singolo caso.
Autore: Wider • 15 settembre 2026
Il costo di costituzione si vede subito. Le conseguenze della struttura scelta emergono con il tempo. La forma giuridica incide sulla responsabilità, sull’ingresso di nuovi soci, sulle regole decisionali e sul modo in cui l’impresa potrà finanziare la propria crescita. Per questo la domanda utile non è quale sigla costi meno oggi. Conviene capire quale struttura resterà coerente quando il business avrà più clienti, contratti più impegnativi o nuove persone da coinvolgere. Le scorciatoie più comuni suonano ragionevoli: partire con una ditta individuale e pensarci più avanti, oppure scegliere una SRLS perché il capitale può essere di un euro. In alcuni casi funzionano. In altri spostano soltanto il costo della decisione, fino al momento in cui cambiare significa trasferire contratti, rapporti bancari, autorizzazioni, personale o proprietà intellettuale. La decisione viene prima della sigla Una buona scelta parte da quattro elementi: il rischio concreto dell’attività, le persone che partecipano al progetto, il fabbisogno finanziario e la direzione prevista nei prossimi anni. Nessuna forma giuridica risponde bene a ogni combinazione. Un’attività svolta personalmente, con investimenti contenuti e senza soci, ha esigenze diverse da un progetto destinato ad assumere dipendenti, accogliere investitori o operare in più Paesi. La stessa differenza vale tra un business che distribuisce gli utili e uno che li reinveste per crescere. La scelta, quindi, richiede una lettura coordinata degli aspetti legali, fiscali e organizzativi. Valutarli in momenti separati aumenta il rischio di ottenere una struttura formalmente corretta ma poco funzionale. Ditta individuale quando la semplicità crea valore Nell’impresa individuale l’attività fa capo a un unico titolare. Non serve un atto pubblico per la costituzione e le decisioni restano concentrate nella stessa persona. Questa linearità può essere un vantaggio reale quando il lavoro dipende soprattutto dalle competenze dell’imprenditore, l’esposizione economica è limitata e non è previsto l’ingresso di soci. La semplicità ha però un confine preciso. Il titolare risponde personalmente delle obbligazioni dell’impresa: in termini generali, il rischio dell’attività può raggiungere il patrimonio personale. Il punto merita particolare attenzione quando aumentano gli impegni verso fornitori, finanziatori, dipendenti o clienti. Anche l’idea di cambiare struttura in seguito va valutata con realismo. Una trasformazione o un conferimento diventano più delicati quando il business ha già accumulato rapporti contrattuali, asset e passività. Partire leggeri può essere una scelta intelligente; serve però una soglia chiara oltre la quale riesaminare l’assetto. SRLS che cosa significa davvero partire da un euro La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita da una o più persone fisiche, anche con socio unico. Il capitale deve essere compreso tra 1 e 9.999,99 euro, versato integralmente in denaro al momento della costituzione. L’atto costitutivo segue il modello standard previsto dalla legge e le sue clausole sono inderogabili. Per la costituzione conforme a questo modello non sono dovuti onorari notarili. Queste agevolazioni riguardano soprattutto l’avvio. Dopo l’iscrizione, la SRLS resta una società di capitali e richiede la gestione contabile, fiscale e societaria prevista per quel tipo di organizzazione. Il capitale di un euro, inoltre, rappresenta una soglia legale: non misura la liquidità necessaria per pagare fornitori, tecnologia, marketing, personale o imposte. La standardizzazione può essere adatta a una compagine semplice, composta soltanto da persone fisiche e senza particolari esigenze di governance. Diventa invece un limite quando i soci vogliono regolare con precisione diritti particolari, passaggi di quote, equilibri decisionali o l’ingresso di investitori. SRL ordinaria più spazio per costruire le regole La SRL ordinaria consente di adattare lo statuto alle esigenze del progetto. È possibile disciplinare in modo più preciso l’amministrazione, le maggioranze, la circolazione delle partecipazioni e i rapporti tra soci. Questa flessibilità diventa preziosa quando il business cresce, quando i fondatori hanno ruoli diversi o quando si prepara l’ingresso di nuovi capitali. Un dato spesso trascurato cambia il confronto con la SRLS: anche la SRL ordinaria può essere costituita con capitale inferiore a 10.000 euro, fino a un minimo di 1 euro. In questo caso, il capitale deve essere conferito in denaro e versato integralmente alle persone cui è affidata l’amministrazione. La legge richiede inoltre di destinare almeno un quinto degli utili netti alla riserva, finché capitale e riserva non raggiungono insieme 10.000 euro. La differenza tra SRL e SRLS, quindi, non si esaurisce nel numero scritto accanto al capitale sociale. Conta soprattutto il grado di libertà con cui si possono progettare le regole della società e la composizione della compagine. La responsabilità limitata va letta con altrettanta precisione. In linea generale, per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio. Restano però rilevanti le responsabilità degli amministratori, le eventuali garanzie personali rilasciate a banche o fornitori e le eccezioni previste dalla legge. Nessuna sigla sostituisce una corretta gestione. Il confronto fiscale richiede numeri e scenari La fiscalità pesa sulla decisione, ma non si ricava dal nome della forma giuridica. Per confrontare due strutture servono almeno una stima attendibile dei ricavi e dei costi, il livello degli utili, le modalità con cui i fondatori verranno remunerati, i contributi previdenziali applicabili e la quota di risultato che resterà nel business. Due attività con lo stesso fatturato possono ottenere risultati diversi se una distribuisce quasi tutto il reddito e l’altra lo reinveste. Per questo un confronto serio usa simulazioni pluriennali e considera insieme imposte, contributi, costi amministrativi e fabbisogno finanziario. E commerce e attività digitali In un e commerce la forma giuridica è soltanto il primo livello della struttura. La vendita online coinvolge anche IVA nazionale e transfrontaliera, regole per i consumatori, condizioni di vendita, resi, pagamenti, privacy, cookie, marchi, software e rapporti con piattaforme e fornitori. La valutazione iniziale dovrebbe includere i Paesi serviti, il valore medio delle transazioni, la gestione del magazzino, l’uso di marketplace e la titolarità degli asset digitali. Questi elementi cambiano l’esposizione al rischio e possono rendere necessario un assetto più strutturato fin dall’avvio. Confronto essenziale
Autore: Wider • 5 dicembre 2025
Negli ultimi anni l’ESG è passato dall’essere un elemento accessorio di responsabilità sociale a diventare un vero parametro strategico. Non rappresenta più un semplice indicatore reputazionale, ma una lente attraverso cui investitori, istituzioni e consumatori interpretano la solidità, la resilienza e la prospettiva di lungo periodo di un’organizzazione. È un cambiamento culturale, prima ancora che normativo: la sostenibilità non è più percepita come un costo, ma come un fattore che incide sulla capacità dell’impresa di restare competitiva in un contesto instabile e altamente regolamentato. Le spinte che hanno trasformato l’ESG in un bisogno strategico Tre forze principali hanno accelerato questa trasformazione. La prima riguarda l’evidenza economica: eventi climatici estremi, interruzioni nelle catene di fornitura, violazioni digitali e problemi di tutela dei lavoratori hanno un impatto diretto sui costi, sulla continuità operativa e sulla fiducia degli stakeholder. La seconda è la crescente pressione normativa, soprattutto europea, che ha introdotto obblighi stringenti di trasparenza, reporting e controllo lungo l’intera filiera. La terza è la domanda sociale: clienti, partner e talenti scelgono sempre più spesso aziende credibili, coerenti e trasparenti. In questo scenario, le imprese hanno capito che integrare l’ESG significa prevenire rischi, migliorare la reputazione e favorire un accesso più stabile ai capitali. Le tre dimensioni ESG: la sostenibilità come architettura aziendale Per comprendere l’ESG in modo realistico è utile analizzare le tre componenti che lo costituiscono. E – Environment: riguarda l’impatto ambientale diretto e indiretto, dalle emissioni di CO₂ alla gestione dei rifiuti, dalla transizione energetica ai piani di adattamento ai rischi climatici. S – Social: si concentra sulle persone e sulle relazioni, includendo condizioni di lavoro, parità di genere, tutela dei diritti umani nelle supply chain, inclusione, sicurezza e protezione dei dati personali. G – Governance: è il pilastro che regge tutto il modello. Indica qualità della leadership, efficacia dei controlli interni, trasparenza decisionale, responsabilità nella gestione dei rischi e dei processi. La governance, spesso sottovalutata, è ciò che garantisce coerenza e credibilità a tutto il sistema. Senza una governance solida, l’ESG rimane un esercizio formale privo di impatto reale. La sfida dei dati e della misurabilità Uno dei punti più complessi è la misurazione. Le imprese devono generare dati affidabili, comparabili e verificabili; gli investitori devono comprenderli e utilizzarli per valutare rischi e opportunità. Le nuove norme europee stanno spingendo verso standard comuni, rendendo la sostenibilità sempre più “misurabile” e meno narrativa. Le aziende devono quindi dotarsi di sistemi di raccolta dati più solidi, integrando fonti diverse e introducendo processi che riducano errori e discrezionalità. Oggi è la qualità del dato, più che la quantità, a determinare la credibilità di un percorso ESG. Perché conviene: i benefici concreti per imprese e investitori Integrare l’ESG non è solo un adempimento regolatorio, ma un vantaggio competitivo. I benefici più evidenti includono: • una maggiore stabilità nel lungo periodo e una migliore resilienza ai rischi operativi; • una credibilità più elevata nei confronti di banche, investitori e istituzioni; • una reputazione più solida, utile nei rapporti con clienti e partner; • un ambiente di lavoro più attrattivo e capace di trattenere talenti; • una riduzione dei contenziosi grazie a controlli e policy più rigorosi. In molti casi le aziende che integrano seriamente l’ESG migliorano anche la loro performance economica, perché strutturano processi più efficienti e riducono sprechi, errori e rischi nascosti. Le criticità ancora aperte Nonostante i progressi, esistono sfide reali. La più rilevante è il rischio di greenwashing, spesso frutto di comunicazioni troppo ottimistiche o dati poco solidi. A questo si aggiungono i costi iniziali di adeguamento normativo, difficili da sostenere per alcune PMI, e la complessità della gestione delle filiere globali. Un ulteriore elemento critico è la mancanza di competenze interne. L’ESG richiede conoscenze tecniche che spaziano dalla sostenibilità alla normativa europea, dall’analisi dei dati alla governance. Le imprese stanno quindi investendo nella formazione e nella digitalizzazione per gestire questa complessità in modo più efficiente. L’Italia e il percorso verso un modello più maturo di sostenibilità Il contesto italiano sta evolvendo rapidamente. Le grandi imprese sono già allineate ai principali standard internazionali, mentre cresce l’attenzione delle PMI, spinte da normative, finanziamenti e richieste della supply chain. Settori come l’energia, il manifatturiero e la moda stanno sperimentando soluzioni innovative legate all’economia circolare e alla tracciabilità digitale. Rimangono tuttavia margini di miglioramento nel monitoraggio delle filiere, nella parità di genere e nella raccolta dei dati ESG. Come costruire una strategia ESG credibile e sostenibile Una strategia efficace non si improvvisa. Deve poggiare su: • un impegno esplicito della governance, che guidi scelte e priorità; • un sistema di reporting basato su dati affidabili, processi chiari e metriche standard; • una supply chain coinvolta e monitorata in modo trasparente; • un utilizzo intelligente della tecnologia, dall’automazione ai sistemi di analisi dei dati. Solo così l’ESG diventa un vero motore di valore, capace di influenzare decisioni, reputazione e performance. Guardare avanti: dalla narrativa ai risultati I  l futuro dell’ESG sarà sempre più concreto e meno comunicativo. La competizione non sarà sulla qualità delle promesse ma sulla qualità delle evidenze. La digitalizzazione renderà più semplice misurare, controllare e verificare performance; le norme europee renderanno più trasparenti e comparabili le informazioni; gli stakeholder saranno sempre più attenti alla coerenza tra ciò che un’azienda dichiara e ciò che realizza. In definitiva, l’ESG non è un trend passeggero. È il modo in cui imprese e istituzioni stanno ridefinendo il concetto stesso di sviluppo. Le aziende che sapranno integrarlo con serietà costruiranno un vantaggio competitivo duraturo, perché la sostenibilità — ambientale, sociale e soprattutto di governance — è ormai una forma evoluta di strategia.
Autore: Wider • 2 novembre 2025
Il Governo italiano ha ricevuto la delega dalla legge 13 giugno 2025 n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025) per dare attuazione alla direttiva europea 2023/1544 del Parlamento e del Consiglio, adottata il 12 luglio 2023. La normativa europea disciplina la nomina di rappresentanti legali finalizzati all’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. La direttiva in oggetto introduce un quadro organico per l’acquisizione, la conservazione e la circolazione transnazionale delle prove elettroniche, o e-evidence, nel contesto dei procedimenti penali, superando limiti storici e inefficienze della cooperazione giudiziaria tradizionale. Definizione e ambito delle prove elettroniche Le prove elettroniche comprendono qualsiasi dato digitale conservato o gestito da dispositivi informatici o da prestatori di servizi, che possa essere utilizzato per accertare fatti rilevanti in un procedimento giudiziario. Questo include non solo email, messaggi, file multimediali, documenti e foto, ma anche dati di traffico, metadati e flussi informativi transitanti nelle reti o nei dispositivi. È importante sottolineare che il regolamento esclude le intercettazioni di conversazioni in tempo reale, limitandosi all’acquisizione di dati già conservati dai prestatori di servizi al momento della ricezione di un ordine europeo di produzione o di conservazione (Considerando 19). Prestatori di servizi e obblighi Tutti i fornitori di servizi operanti nell’UE – dalle reti sociali ai mercati online, dai provider di servizi di comunicazione elettronica agli hosting provider – devono rispettare gli obblighi di designazione di uno stabilimento o di un rappresentante legale, responsabile della ricezione e dell’esecuzione degli ordini europei di produzione (EPOC) e di conservazione (EPOC-PR) dei dati. Tale misura garantisce uniformità di applicazione del regolamento, indipendentemente dalla localizzazione geografica del prestatore. Autorità centrali e cooperazione transnazionale Gli Stati membri sono chiamati a designare una o più autorità centrali per assicurare applicazione coerente e proporzionata della direttiva e del regolamento. L’innovazione principale consiste nel principio del mutuo riconoscimento: le autorità competenti di uno Stato membro possono rivolgersi direttamente a un prestatore di servizi stabilito in un altro Paese UE, senza necessità di mediazione da parte delle autorità dello Stato di esecuzione. Questo sistema elimina i tradizionali ritardi dovuti alla cooperazione giudiziaria transfrontaliera e accelera notevolmente le investigazioni penali digitali. E-evidence e investigazioni data-driven Le prove elettroniche rappresentano la base delle indagini data-driven, in cui dati digitali e analisi quantitativa e qualitativa vengono utilizzati per individuare reati, identificare responsabilità e supportare teorie investigative. L’e-evidence non è solo materiale da raccogliere: è il fulcro di un’analisi strutturata che consente di produrre risultati affidabili e verificabili, aumentando l’efficacia delle investigazioni nel contesto digitale. Recepimento della normativa e sanzioni La legge italiana di delegazione conferisce al Governo la responsabilità di recepire il regolamento entro il 18 febbraio 2026, individuando le autorità competenti, le procedure per la trasmissione degli ordini e le modalità di informazione degli interessati. Devono essere previste sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché ricorsi giurisdizionali effettivi per i destinatari degli ordini, garantendo un equilibrio tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali. Sfide aperte: ammissibilità e standard di digital forensics Nonostante l’avanzamento normativo, permangono sfide rilevanti. L’ammissibilità delle prove elettroniche nei procedimenti nazionali continua a dipendere dai diversi ordinamenti e dalle garanzie previste per i soggetti coinvolti. Ulteriori criticità emergono nella gestione tecnica delle prove digitali, caratterizzate da immaterialità, volatilità, alterabilità e capacità di riproduzione illimitata. Attualmente, mancano standard condivisi per la digital forensics, scienza che permette di recuperare, conservare e analizzare dati da dispositivi digitali come computer, server, cloud e smartphone in modo sicuro e legalmente valido. Conclusioni L’armonizzazione europea sulle prove elettroniche rappresenta una svolta epocale, creando un filo diretto tra autorità investigative e fornitori di servizi digitali. L’efficace implementazione richiede non solo l’adeguamento normativo nazionale, ma anche la definizione di protocolli tecnici, linee guida operative e standard di digital forensics. Solo così sarà possibile coniugare l’efficienza delle investigazioni con la tutela dei diritti fondamentali, in un contesto digitale sempre più complesso e interconnesso.
Autore: Wider • 14 ottobre 2025
Il 12 settembre 2025 ha segnato un momento di svolta per l’ecosistema digitale europeo: è entrato in applicazione il Data Act (Regolamento UE 2023/2854). Dopo l’attenzione riservata al GDPR e alle grandi normative come l’ AI Act , il Digital Services Act (DSA) e il Digital Markets Act (DMA) , il Data Act rappresenta forse il passo più concreto verso la costruzione di un mercato unico dei dati , in cui i soggetti coinvolti – consumatori, imprese, pubblica amministrazione – potranno finalmente beneficiare del valore economico e sociale generato dai dati stessi. Molti osservatori lo hanno definito una normativa “tecnica”, destinata a interessare soprattutto ingegneri informatici e imprese tecnologiche. In realtà, il Data Act ha una portata molto più ampia: tocca i diritti dei cittadini, ridisegna i rapporti contrattuali tra imprese e incide sul modo in cui i produttori progetteranno i dispositivi connessi. Si tratta dunque di una riforma strutturale , destinata ad avere conseguenze paragonabili a quelle che il GDPR ebbe nel 2018 per la protezione dei dati personali. 1. Origini e contesto normativo Il Data Act non nasce nel vuoto, ma è parte di una più ampia strategia europea volta a creare uno spazio unico dei dati, capace di alimentare innovazione, crescita economica e autonomia tecnologica rispetto ai grandi operatori extraeuropei. La Commissione Europea aveva già tracciato questa traiettoria con due strumenti fondamentali: • Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) del 2016, che ha posto i diritti delle persone al centro della disciplina sulla privacy. • Il Data Governance Act del 2022, che ha introdotto regole per facilitare la condivisione dei dati in settori strategici, creando spazi sicuri di cooperazione. Il Data Act, approvato il 13 dicembre 2023 ed entrato in vigore l’ 11 gennaio 2024 , rappresenta il passo successivo: stabilisce regole comuni sull’ accesso, l’utilizzo e la condivisione dei dati non personali , con l’obiettivo di liberarne il potenziale economico. La sua applicazione è avvenuta il 12 settembre 2025 , ma alcune disposizioni diverranno operative successivamente, nel 2026 e 2027. Questa gradualità riflette la complessità della materia: introdurre nuove regole significa incidere su modelli di business consolidati, su rapporti contrattuali preesistenti e su questioni di interoperabilità tecnica e sicurezza. 2. Il cuore del Data Act: i dati appartengono a chi li genera La filosofia di fondo del Data Act è semplice ma rivoluzionaria: i dati non possono rimanere confinati nel perimetro di chi produce il dispositivo o il servizio, ma devono poter essere riutilizzati da chi li ha generati e, se lo desidera, condivisi con soggetti terzi. Fino a oggi, infatti, i dati prodotti da dispositivi connessi – auto elettriche, elettrodomestici intelligenti, wearable, macchinari industriali – erano di fatto “bloccati” presso il produttore. Questo comportava conseguenze pratiche significative: • L’utente non poteva portarli con sé cambiando servizio o fornitore. • I fornitori indipendenti non potevano offrire servizi alternativi di manutenzione o analisi. • Le piccole e medie imprese rimanevano escluse dall’accesso a dataset preziosi, limitando innovazione e concorrenza. Il Data Act ribalta questo schema, sancendo che l’utente – persona fisica o giuridica – ha il diritto di accedere ai dati generati dall’uso dei propri dispositivi e di trasferirli a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND). 3. Ambito di applicazione: a chi e a cosa si applica il regolamento L’ambito del Data Act è volutamente ampio, perché intende coprire la vasta gamma di prodotti e servizi oggi connessi a internet e capaci di generare dati. 3.1 Prodotti connessi • Elettrodomestici intelligenti (frigoriferi, lavatrici, sistemi di riscaldamento smart). • Dispositivi wearable (smartwatch, fitness tracker, dispositivi medici). • Auto connesse e veicoli elettrici. • Sistemi domotici e di sicurezza. • Macchinari industriali e agricoli dotati di sensori IoT. 3.2 Servizi collegati • Applicazioni di gestione e monitoraggio. • Piattaforme cloud ed edge computing. • Software integrati nei dispositivi. Il regolamento riguarda dunque sia il lato hardware, ossia i dispositivi fisici, sia il lato software, cioè i servizi digitali che ne permettono il funzionamento e l’elaborazione dei dati. 4. Diritti degli utenti e obblighi dei produttori Il Data Act stabilisce un equilibrio tra i diritti degli utenti e gli obblighi dei produttori. 4.1 I diritti degli utenti • Accesso by design: i dispositivi devono essere progettati per consentire all’utente di accedere facilmente ai dati. • Portabilità immediata: i dati devono essere forniti in formato leggibile e strutturato, senza ritardi ingiustificati. • Trasferibilità a terzi: l’utente può decidere di condividere i dati con soggetti terzi, a condizioni FRAND. • Trasparenza precontrattuale: prima dell’acquisto, il produttore deve informare sul tipo di dati raccolti, sul formato e sulle modalità di accesso. 4.2 Gli obblighi dei produttori • Neutralità e sicurezza: i produttori devono garantire che l’accesso ai dati non comprometta la sicurezza o la riservatezza di informazioni sensibili. • Tutela dei segreti commerciali: la condivisione non deve comportare la divulgazione indebita di know-how o informazioni riservate. • Equità contrattuale: vietate clausole abusive nei contratti B2B che limitino ingiustificatamente l’accesso ai dati. • Cooperazione con autorità pubbliche: in caso di emergenze o esigenze specifiche, i dati devono essere resi disponibili alle autorità competenti. 5. L’interazione con il GDPR: la questione dei dati misti Uno degli aspetti più delicati riguarda l’interazione tra Data Act e GDPR. Molti dispositivi generano infatti dati misti , ossia composti sia da elementi personali sia da elementi non personali. Esempio: i dati raccolti da un’auto connessa comprendono sia parametri tecnici (consumi, stato della batteria) sia dati personali (abitudini di guida, spostamenti, percorsi abituali). In questi casi, prevale la disciplina del GDPR, che garantisce un livello di protezione più elevato. L’accesso e la portabilità previsti dal Data Act devono dunque conciliarsi con i principi di minimizzazione, limitazione delle finalità e consenso informato previsti dal regolamento privacy. Questa intersezione apre spazi di incertezza, che probabilmente verranno chiariti solo attraverso linee guida delle autorità garanti o tramite la giurisprudenza. 6. Le sfide per le imprese Adeguarsi al Data Act non è una questione meramente tecnica: comporta un r ipensamento profondo delle logiche di business e della gestione contrattuale. Tra le principali sfide possiamo individuare: 1. Gestione dei dati misti: come distinguere tra dati personali e non personali e applicare le relative discipline. 2. Adeguamento dei contratti: eliminare clausole che possano risultare abusive o discriminatorie. 3. Progettazione by design: modificare l’architettura dei dispositivi per garantire l’accesso diretto ai dati. 4. Sicurezza e compliance: sviluppare sistemi che bilancino apertura dei dati e protezione contro cyberminacce. 5. Portata extraterritoriale: i produttori extra-UE che commercializzano dispositivi in Europa devono rispettare il Data Act, anche se i dati sono raccolti altrove. 7. Le opportunità per consumatori e PMI Accanto alle sfide, il Data Act apre opportunità significative. 7.1 Per i consumatori • Maggiore libertà di scelta e riduzione dei costi. • Possibilità di affidarsi a tecnici o servizi indipendenti. • Maggior trasparenza sui dati raccolti dai dispositivi acquistati. 7.2 Per le PMI • Accesso a dati prima monopolizzati dai grandi produttori. • Possibilità di sviluppare nuovi servizi data-driven. • Opportunità di entrare in mercati prima chiusi. 7.3 Per il mercato europeo • Maggiore concorrenza e innovazione. • Stimolo alla crescita economica nel settore digitale. • Riduzione della dipendenza dai grandi colossi extra-UE. 8. Come prepararsi: roadmap per le imprese Per affrontare in modo efficace l’entrata in vigore del Data Act, le imprese dovrebbero già da ora: 1. Condurre un audit dei dati: mappare quali dati vengono generati dai propri dispositivi e come vengono utilizzati. 2. Rivedere i contratti: adeguare le clausole, eliminando quelle che potrebbero essere considerate abusive. 3. Progettare accesso e portabilità: implementare soluzioni tecniche per consentire l’estrazione e il trasferimento dei dati. 4. Formare il personale: diffondere la consapevolezza interna su obblighi e opportunità derivanti dal Data Act. 5. Predisporre strategie di governance: definire politiche aziendali chiare per la gestione, la condivisione e la sicurezza dei dati. 9. Conclusione: una rivoluzione silenziosa ma profonda Il Data Act è destinato a incidere profondamente sul modo in cui intendiamo i dati digitali. Se il GDPR aveva reso i dati personali un diritto fondamentale, il Data Act trasforma i dati non personali in r isorsa condivisa , liberandone il valore economico e sociale. Per i produttori, questo significa rivedere modelli di business e architetture tecnologiche. Per i consumatori, significa avere più libertà, più trasparenza e più potere decisionale. Per le PMI, significa poter accedere a spazi di mercato finora inaccessibili. Non si tratta dunque di un mero adempimento burocratico, ma di una sfida strategica: chi saprà interpretarla e integrarla nei propri processi non solo sarà conforme alla normativa, ma potrà trasformarla in un vantaggio competitivo. Il Data Act è una rivoluzione silenziosa , che non farà rumore come il GDPR nel 2018, ma che nel tempo cambierà radicalmente i rapporti di forza nel mercato digitale europeo, spostando il baricentro dal produttore all’utente, dall’esclusività alla condivisione, dal lock-in alla libertà di scelta.
Autore: Wider • 24 settembre 2025
Negli ultimi anni il dibattito europeo sulla protezione dei minori online si è intensificato, portando la Commissione Europea, nel maggio 2022, a proporre un regolamento noto come CSAR (Child Sexual Abuse Regulation). L’appellativo “Chat Control” deriva dall’attenzione mediatica sulla presunta scansione preventiva dei messaggi, immagini e video inviati sulle piattaforme digitali. L’obiettivo dichiarato dalla proposta è chiaro: contrastare la diffusione di materiale pedopornografico e prevenire l’adescamento di minori online. Tuttavia, dietro questa finalità condivisibile si nasconde un interrogativo cruciale: fino a che punto è legittimo e tecnicamente sicuro introdurre strumenti di sorveglianza capillare nelle comunicazioni private? Con il voto previsto al Consiglio UE per il prossimo 14 ottobre, è utile analizzare alcuni aspetti di questa proposta: in questo articolo esamineremo i punti chiave del regolamento, i principali articoli, le implicazioni tecniche e giuridiche, i rischi sociali come il chilling effect, e le principali reazioni critiche di esperti e istituzioni. La crittografia end-to-end: la prima linea di difesa della privacy Per comprendere l’impatto del Chat Control, è necessario capire il funzionamento della crittografia end-to-end (E2EE), utilizzata da WhatsApp, Telegram, Signal, iMessage e altre piattaforme di messaggistica. Questo sistema garantisce che: - I messaggi siano leggibili solo dal mittente e dal destinatario. - Il provider non possa accedere ai contenuti inviati. - Eventuali intercettazioni in transito risultino inutili, poiché i dati sono cifrati. In altre parole, la crittografia end-to-end crea un “lucchetto digitale” che protegge la riservatezza della comunicazione. Qualsiasi sistema che violi questa protezione, anche parzialmente, rappresenta un rischio per la sicurezza digitale globale degli utenti. Cosa prevede la proposta di regolamento CSAR Il CSAR impone obblighi alle principali società telematiche e piattaforme di comunicazione, inclusi Google, WhatsApp, Telegram, Messenger, Signal, Gmail e simili. Gli articoli centrali riguardano: Articolo 3 – Valutazione del rischio I fornitori di servizi di hosting e comunicazione interpersonale devono: - Identificare, analizzare e valutare i rischi che i loro servizi possano essere usati per diffondere materiale pedopornografico o adescare minori. - Considerare parametri come precedenti casi di abuso, segnalazioni degli utenti, funzionalità a rischio (chat private, condivisione di immagini/video, ricerca di altri utenti), la presenza di minori. - Aggiornare periodicamente la valutazione e condividerla con le autorità competenti. Articolo 4 – Misure di mitigazione In base alla valutazione del rischio, i provider devono adottare misure preventive e proporzionate, tra cui: - Sistemi di moderazione dei contenuti più avanzati. - Procedure interne di supervisione. - Verifiche dell’età degli utenti, per distinguere minori e adulti. - Collaborazione con autorità e organizzazioni della società civile. Articolo 5 – Ordini di rilevazione Questo articolo consente alle autorità nazionali, con il supporto del Centro europeo contro l’abuso sessuale sui minori , di emettere ordini vincolanti di rilevazione dei contenuti. In pratica, le piattaforme potrebbero essere obbligate a scansionare comunicazioni, immagini, video e audio alla ricerca di materiale pedopornografico o tentativi di adescamento. Dunque, in estrema sintesi, le applicazioni coinvolte dovrebbero integrare strumenti automatici di analisi dei contenuti: i testi verrebbero valutati da algoritmi in grado di rilevare frasi sospette, mentre le immagini sarebbero confrontate con codici univoci (hash) già presenti nei database delle forze dell’ordine. Eventuali corrispondenze genererebbero automaticamente una segnalazione alle autorità competenti. Qui nasce il nodo principale: come conciliare questo obbligo con la crittografia end-to-end, che oggi protegge miliardi di conversazioni online? Modalità tecniche di implementazione e criticità Per rispettare eventuali ordini di rilevazione, le piattaforme potrebbero adottare due strategie principali: 1. Scansione lato client Il dispositivo dell’utente (smartphone o PC) esegue un algoritmo che analizza testi, immagini e video prima che vengano cifrati. - Pro: permette di rispettare la crittografia “di rete” senza modificare il protocollo E2EE. - Contro: il dispositivo diventa un “censore automatico” che invia segnalazioni, creando rischi di sicurezza e vulnerabilità. 2. Backdoor crittografica Modificare il protocollo E2EE per consentire accessi speciali alle autorità. - Contro: ogni backdoor indebolisce l’intera infrastruttura di sicurezza, aumentando il rischio di accessi da parte di hacker o governi autoritari. In entrambi i casi, la fiducia degli utenti nella sicurezza delle comunicazioni digitali diminuisce sensibilmente. Aspetti giuridici e istituzionali Gli ordini di rilevazione sono potenzialmente indiscriminati , applicandosi a tutti gli utenti di una piattaforma, non solo a quelli sospettati di reati. Ciò entra in conflitto con due principi fondamentali del GDPR : - Minimizzazione dei dati : trattare solo i dati strettamente necessari. - Proporzionalità : evitare misure eccessive rispetto al rischio reale. Il Garante europeo della protezione dei dati (EDPS) ha espresso già nel 2022 forti preoccupazioni circa la sorveglianza generalizzata implicita nel Chat Control. In un parere congiunto con il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB, 28 luglio 2022, n. 4), si evidenzia che, pur non imponendo esplicitamente la scansione preventiva, la normativa incentiverebbe l’adozione di tecnologie invasive. In alternativa, le piattaforme rischierebbero pesanti sanzioni economiche in caso di mancata conformità, inducendo molti provider a ridurre o abbandonare l’uso della crittografia end-to-end. Algoritmi e limiti tecnologici Per implementare il Chat Control, le piattaforme dovrebbero affidarsi a sistemi di intelligenza artificiale in grado di rilevare automaticamente contenuti sospetti. Tuttavia: - Falsi positivi : contenuti innocui (foto di famiglia, messaggi tra adolescenti e genitori) potrebbero essere segnalati. - Falsi negativi : contenuti dannosi potrebbero sfuggire al controllo, rendendo il sistema inefficace. - Per ridurre gli errori, gli algoritmi necessitano di grandi quantità di dati, aumentando ulteriormente la raccolta di informazioni personali. Questi limiti tecnologici evidenziano come il Chat Control non sia un meccanismo infallibile, ma un compromesso tra sicurezza, privacy e affidabilità dei sistemi. Effetto chilling e conseguenze sociali Uno degli effetti sociali più studiati legati alla sorveglianza è il cosiddetto chilling effect : la percezione di essere osservati induce gli individui a modificare il proprio comportamento. - Alcuni studi dimostrano che la consapevolezza di controlli online riduce la propensione a esprimere opinioni critiche. - Applicato alle comunicazioni private, il chilling effect potrebbe portare milioni di utenti europei a censurarsi, con un impatto silenzioso ma profondo sul dibattito democratico. In sintesi, anche quando le intenzioni sono nobili la percezione di controllo pervasivo può modificare comportamenti sociali, limitando la libertà di espressione. Conclusioni  Il Chat Control rappresenta una delle proposte legislative più controverse degli ultimi anni in Europa. Da un lato, l’obiettivo è condivisibile: proteggere i minori dall’abuso sessuale online, ridurre la diffusione di materiale pedopornografico e prevenire gli adescamenti. Dall’altro lato, le modalità proposte sollevano preoccupazioni serie riguardo a privacy, sicurezza digitale e libertà di espressione. Dal punto di vista tecnico, le strategie ipotizzate – scansione lato client o backdoor crittografiche – compromettono la fiducia degli utenti nella sicurezza delle comunicazioni digitali. Dal punto di vista giuridico, l’estensione potenziale della sorveglianza rischia di violare i principi di minimizzazione e proporzionalità previsti dal GDPR. Infine, gli effetti sociali, come il chilling effect, evidenziano come la percezione di controllo pervasivo possa indurre milioni di cittadini a censurarsi, con conseguenze sul dibattito democratico e sulla libera circolazione delle idee.
14 aprile 2025
Con il presente articolo ci si vuole soffermare sull’importanza di una consulenza legale tempestiva e puntuale sin dalla fase embrionale del contenzioso, in quanto tema di sicuro interesse sia per chi si trova a dover gestire un’azienda, sia per persone comuni che possono incappare in situazioni in cui diventa fondamentale affidarsi ad un professionista per la tutela dei propri diritti. Il primo suggerimento che si vuole dare a chi ha anche solo il sospetto che i rapporti con una controparte – potremmo fare l’esempio di un fornitore o di un partner commerciale – si stiano incrinando è quello di rivolgersi nell’immediatezza ad un legale per una prima consulenza, e ciò per due ragioni fondamentali. 1) La prima è che alcune tipologie contrattuali prevedono tempi molto brevi per la denuncia di eventuali vizi o difetti e termini di prescrizione altrettanto ristretti. Si pensi al caso in cui vi sia la presenza di vizi o difetti inficianti l’opera oggetto di un contratto d’appalto. L’art. 1668 c.c. consente al committente di ottenere l’eliminazione delle difformità inficianti l’opera a spese dell’appaltatore, ovvero la riduzione del prezzo. Qualora l’opera sia del tutto inidonea il committente potrà ottenere la risoluzione del contratto. Salvo il risarcimento del danno. Attenzione però, L’art. 1667 c.c. prevede che il committente debba denunciare gli eventuali vizi nel termine di 60 giorni dalla scoperta dei vizi a pena di decadenza. Lo stesso prevede che l’azione a disposizione del committente si prescriva nel termine di due anni dalla consegna dell’opera. Si comprende come sia necessario in casi simili procedere a contestazioni tempestive e puntuali, e delle quali si dovrà poter fornire prova. Ma questo è solo uno dei casi possibili. Si prenda ad esempio il contratto di vendita, per il quale si prevedono termini di decadenza e prescrizionali ancora più stringenti (parliamo di 8 giorni per la denuncia dei vizi ed un termine di prescrizione di un anno dalla consegna della cosa venduta). 2) La seconda ragione per cui è fortemente consigliabile rivolgersi ad un legale già in una fase embrionale del contenzioso è che questo permette di poter impostare una difesa strategica sin dalla prime battute. Derivandone un indiscutibile vantaggio alla parte assistita. Si pensi alla possibilità di accumulare materiale probatorio che poi potrà essere utilizzato nell’eventuale fase giudiziale, o, viceversa, all’esigenza di evitare condotte che potranno successivamente essere utilizzate contro di noi. Il favor probatorio in un eventuale giudizio è fondamentale per il risultato. In questo la guida di un legale può essere fondamentale. Quello che inoltre ci sentiamo di suggerire ai lettori che si trovano a dover affrontare un contenzioso è, ove vi siano le condizioni, di risolvere la lite in una fase stragiudiziale evitando quindi la causa. Ciò può avvenire sia attraverso i contatti tra i legali delle parti che possono agevolare la definizione del contenzioso, che attraverso gli strumenti di ADR previsti dal nostro ordinamento che sono quelli della negoziazione assistita e della mediazione, i quali peraltro sono previsti quali condizioni di procedibilità ove il contenzioso attenga a determinate materie. La chiusura della controversia in una fase stragiudiziale, ove possibile, ha innegabili vantaggi: è possibile, infatti, ottenere una soluzione rapida a costi ragionevoli, evitando peraltro il rischio di causa. Noi di WIDER TAX LEGAL STUDIO rimaniamo a disposizione per consulenze e rappresentanze per imprese e comuni cittadini.