Residenza fiscale all’estero nel 2026: quando si rimane residenti in Italia e quali sono i rischi
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30 settembre 2026
Trasferirsi all’estero, iscriversi all’AIRE o lavorare per una società straniera non significa automaticamente cessare di essere fiscalmente residenti in Italia.
La crescente diffusione del lavoro da remoto, delle carriere internazionali, degli investimenti detenuti in più Paesi e delle famiglie che vivono tra Stati diversi rende sempre più frequenti situazioni nelle quali una stessa persona mantiene collegamenti contemporaneamente con l’Italia e con un altro Paese.
Ed è proprio in questi casi che stabilire correttamente la residenza fiscale diventa fondamentale.
Essere considerati fiscalmente residenti in Italia può infatti comportare l’obbligo di dichiarare non soltanto i redditi prodotti nel nostro Paese, ma, in linea generale, anche quelli prodotti all’estero, oltre alla necessità di verificare gli obblighi di monitoraggio relativi a conti correnti, investimenti, partecipazioni, immobili e altre attività detenute fuori dall’Italia.
La questione diventa ancora più complessa quando anche lo Stato estero considera la stessa persona fiscalmente residente. In questo caso entrano in gioco le Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le cosiddette tie-breaker rules e, quale importante strumento interpretativo, il Modello OCSE e il relativo Commentario.
Vediamo quindi come funziona la residenza fiscale nel 2026, quale rilevanza assumono i 183 giorni e l’iscrizione all’AIRE e cosa accade quando due Stati rivendicano contemporaneamente la residenza fiscale dello stesso contribuente.
Quando una persona è fiscalmente residente in Italia nel 2026?
La disciplina italiana è contenuta nell’articolo 2 del TUIR, modificato dal D.Lgs. 209/2023 con effetto dal periodo d’imposta 2024. L’Agenzia delle Entrate ne ha illustrato l’applicazione nella circolare n. 20/E del 4 novembre 2024. [1]
Per il 2026 una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, ricorre anche uno soltanto dei criteri sostanziali previsti dalla normativa.
Assumono quindi rilevanza la residenza ai sensi del Codice civile, il domicilio in Italia e la presenza fisica nel territorio dello Stato. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta costituisce invece una presunzione relativa, suscettibile di prova contraria.
Particolare importanza assume la nuova nozione di domicilio ai fini della residenza fiscale, identificato nel luogo nel quale si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari del contribuente.
I criteri sostanziali previsti dalla legislazione italiana sono alternativi: non è necessario che ricorrano tutti contemporaneamente. È sufficiente che uno di essi sussista per la maggior parte del periodo d’imposta. È proprio per questa ragione che la determinazione della residenza fiscale non può essere ridotta a una semplice verifica anagrafica.
La regola dei 183 giorni: è davvero sufficiente?
Una delle convinzioni più diffuse è che sia sufficiente trascorrere meno di 183 giorni in Italia per essere automaticamente considerati fiscalmente residenti all’estero.
Non è così.
In un anno di 365 giorni, come il 2026, la maggior parte del periodo d’imposta corrisponde ad almeno 183 giorni e la presenza fisica costituisce oggi uno specifico criterio di collegamento con il territorio italiano.
Ma il ragionamento non può essere semplicemente invertito. Trascorrere meno di 183 giorni in Italia non garantisce automaticamente la non residenza fiscale italiana qualora, per la maggior parte dell’anno, risulti soddisfatto uno degli altri criteri previsti dalla normativa.
Una persona potrebbe, ad esempio, trascorrere numerosi periodi all’estero per ragioni lavorative ma mantenere in Italia elementi sufficienti a integrare la residenza civilistica o il domicilio rilevante ai sensi dell’articolo 2 TUIR.
Il conteggio dei giorni rappresenta quindi un passaggio fondamentale dell’analisi, ma non sempre rappresenta l’intera analisi.
Iscrizione AIRE: basta per essere fiscalmente residenti all’estero?
L’iscrizione all’AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, rappresenta un elemento molto importante nella documentazione di un trasferimento all’estero, ma non costituisce da sola una prova definitiva della residenza fiscale straniera.
Analogamente, la permanenza nell’anagrafe italiana ha oggi un peso differente rispetto al passato. A partire dalla riforma applicabile dal 2024, l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta costituisce infatti una presunzione relativa di residenza fiscale, rispetto alla quale il contribuente può fornire prova contraria.
Occorre pertanto distinguere la posizione anagrafica dalla verifica sostanziale della residenza fiscale.
La Corte di Cassazione aveva già più volte affermato, con riferimento alla normativa previgente, che l’iscrizione AIRE non era sufficiente, da sola, a escludere la residenza italiana quando gli elementi sostanziali dimostravano che il centro degli affari e degli interessi del contribuente era rimasto in Italia. Questo orientamento è richiamato anche nella giurisprudenza di merito più recente sulle annualità anteriori al 2024. [4]
È tuttavia essenziale ricordare che la disciplina è cambiata dal 1° gennaio 2024: le pronunce relative ad annualità precedenti devono quindi essere lette alla luce della normativa applicabile ratione temporis e non possono essere automaticamente trasposte ai periodi d’imposta successivi alla riforma.
Domicilio fiscale: cosa è cambiato dal 2024?
Questo è uno degli aspetti più importanti della riforma. In questo articolo l’espressione “domicilio fiscale” è utilizzata con riferimento al criterio di residenza dell’articolo 2 TUIR, distinto dal domicilio fiscale amministrativo disciplinato dal DPR 600/1973.
Per i periodi anteriori al 2024, la Cassazione aveva sviluppato una consistente giurisprudenza sul concetto di domicilio, generalmente individuato nel centro degli affari e degli interessi della persona, attribuendo rilievo anche agli interessi economici e patrimoniali.
La sentenza della Cassazione n. 19843 del 18 luglio 2024 ha chiarito che la nuova definizione introdotta dal D.Lgs. 209/2023 ha natura sostanziale e trova applicazione alle fattispecie dal 1° gennaio 2024. Per le annualità anteriori continua quindi ad applicarsi la nozione precedente. Il precedente è richiamato nel massimario ufficiale relativo alla sentenza Lazio n. 2325/2026. [4]
Per le annualità dal 2024 in avanti il legislatore ha espressamente individuato il domicilio, ai fini della residenza fiscale, nel luogo nel quale si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona.
Questo cambiamento rende particolarmente delicata la posizione di chi lavora stabilmente all’estero ma mantiene, ad esempio, il coniuge, il partner o i figli in Italia.
Non significa che la semplice presenza della famiglia determini automaticamente la residenza italiana. Significa però che la componente personale e familiare ha ricevuto oggi un riconoscimento normativo espresso che non può essere ignorato nell’analisi.
Cosa accade quando Italia e Stato estero considerano entrambi il contribuente residente?
È possibile che, applicando le rispettive legislazioni interne, due Paesi considerino contemporaneamente la stessa persona fiscalmente residente. Questo può accadere perché ogni Stato utilizza criteri propri.
Il fatto che per la legislazione italiana una persona sia fiscalmente residente in Italia non significa quindi necessariamente che lo Stato estero giunga alla conclusione opposta.
Quando entrambi gli ordinamenti qualificano il contribuente come residente si configura una situazione di dual residence, cioè di doppia residenza fiscale.
È proprio in questo momento che diventa necessario verificare l’esistenza e il contenuto della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni stipulata tra i due Stati, compresa la definizione convenzionale di residente.
Cosa sono le tie-breaker rules?
Le cosiddette tie-breaker rules sono i criteri convenzionali utilizzati per “rompere il pareggio” quando una persona fisica risulta residente in entrambi gli Stati contraenti ai sensi delle disposizioni applicabili.
Non sostituiscono quindi la normativa nazionale nella prima fase dell’analisi. Prima si verifica se il contribuente è residente secondo la normativa interna dello Stato A e dello Stato B. Se emerge un conflitto di residenza rilevante per la Convenzione, si applicano le relative tie-breaker rules.
Il Modello OCSE e numerose convenzioni sottoscritte dall’Italia prevedono una sequenza gerarchica di criteri:
- Abitazione permanente disponibile: se il contribuente ne dispone in un solo Stato, questo criterio risolve il conflitto.
- Centro degli interessi vitali: se esiste un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, si individua quello con il quale le relazioni personali ed economiche sono più strette.
- Soggiorno abituale: si applica se il centro degli interessi vitali non è determinabile oppure se manca un’abitazione permanente in entrambi gli Stati.
- Nazionalità: rileva quando il soggiorno abituale è presente in entrambi gli Stati oppure in nessuno dei due.
- Accordo tra le autorità competenti: se anche la nazionalità non risolve il conflitto, le autorità dei due Stati intervengono per risolverlo di comune accordo.
L’ordine è importante: non si tratta di fattori ai quali attribuire liberamente un peso complessivo. Il criterio successivo entra in gioco secondo le condizioni stabilite dalla singola Convenzione. La residenza così individuata opera ai fini convenzionali. [2]
Un esempio concreto: la Convenzione Italia–Regno Unito
La Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni, firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988 e resa esecutiva in Italia con la legge 5 novembre 1990, n. 329, rappresenta un esempio utile.
L’articolo 4 stabilisce che, quando una persona fisica è residente di entrambi gli Stati ai sensi del paragrafo 1, occorre verificare innanzitutto dove dispone di un’abitazione permanente.
Se dispone di un’abitazione permanente sia in Italia sia nel Regno Unito, occorre individuare lo Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, ossia il centro degli interessi vitali.
Se questo centro non è determinabile, o manca un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, si passa al soggiorno abituale; se necessario, si procede alla nazionalità e all’accordo tra le autorità competenti. [2]
Questo meccanismo permette di comprendere un punto fondamentale: il numero dei giorni trascorsi in ciascun Paese può essere molto importante, ma non rappresenta necessariamente il primo elemento da utilizzare per risolvere una doppia residenza convenzionale.
Le pronunce più recenti sulle tie-breaker rules
Alcune recenti pronunce di merito confermano l’importanza dell’ordine gerarchico dei criteri convenzionali. Le sintesi che seguono si basano sulle massime pubblicate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza n. 770/2026, depositata il 13 aprile 2026, ha esaminato un caso di doppia residenza tra Italia e Romania e ha ribadito che le tie-breaker rules devono essere applicate secondo un preciso ordine gerarchico.
Nel caso esaminato è stata riconosciuta rilevanza primaria alla disponibilità di un’abitazione permanente in Romania, dove il contribuente viveva con la moglie e le figlie, inserite nel sistema scolastico locale; sono stati inoltre valutati gli interessi economici, significativamente più consistenti nello Stato estero rispetto a quelli mantenuti in Italia. [3]
Analogo principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza n. 2657 del 20 novembre 2025, relativa a un conflitto di residenza Italia–Svizzera. La Corte ha individuato nell’abitazione permanente il primo criterio da esaminare e ha riconosciuto la residenza convenzionale svizzera del contribuente, che disponeva in Svizzera di un’abitazione stabilmente locata e utilizzata con la moglie, mentre non risultava un’abitazione nella sua personale disponibilità in Italia. [5]
È interessante anche la sentenza n. 2325/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 14 aprile 2026, che ha nuovamente affrontato il tema del domicilio e degli interessi personali ed economici. Questa decisione riguarda espressamente fattispecie anteriori al 1° gennaio 2024 ed è quindi utile per comprendere l’evoluzione giurisprudenziale, ma deve essere distinta dalla nuova disciplina oggi vigente. [4]
Si tratta di decisioni legate alle circostanze dei singoli casi, che non sostituiscono la verifica della normativa e della specifica Convenzione applicabile. Mostrano però perché un’analisi della residenza fiscale internazionale non possa fermarsi all’AIRE, al conteggio dei giorni o alla semplice proprietà di un immobile.
Il Modello OCSE e il Commentario: perché sono così importanti?
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni sono accordi internazionali stipulati tra due Stati. Molte di esse vengono negoziate utilizzando come punto di riferimento il Modello di Convenzione fiscale dell’OCSE, che contiene una struttura di articoli su questioni quali residenza, stabile organizzazione, dividendi, interessi, royalties, lavoro dipendente e metodi per eliminare la doppia imposizione.
Al Modello si accompagna il Commentario OCSE, che approfondisce significato, finalità e modalità applicative delle singole disposizioni.
Il 30 settembre 2026 l’OCSE ha pubblicato l’edizione completa della Model Tax Convention on Income and on Capital 2025, relativa al Modello aggiornato al 18 novembre 2025. Il Modello costituisce un riferimento per la negoziazione, l’applicazione e l’interpretazione delle convenzioni fiscali bilaterali. [6]
Occorre tuttavia fare una distinzione fondamentale: il Commentario OCSE non è una legge e non sostituisce il testo della singola Convenzione bilaterale.
Il Commentario ha una rilevante funzione interpretativa: aiuta a comprendere le disposizioni convenzionali, ma non può modificarne autonomamente il contenuto. Anche l’utilizzo di versioni successive alla stipula del trattato richiede attenzione, distinguendo chiarimenti interpretativi da innovazioni sostanziali e considerando le posizioni degli Stati contraenti.
Il percorso corretto parte quindi dalla normativa interna, individua la Convenzione concretamente applicabile e ne interpreta il testo anche alla luce dei criteri internazionali e del Commentario OCSE.
Il Commentario OCSE può introdurre regole non previste dalla Convenzione?
Non può, da solo, introdurre una regola convenzionale mancante. Un esempio è fornito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 25690 del 4 settembre 2023, relativa alla Convenzione Italia–Francia.
Nel caso di un trasferimento nel corso dell’anno era invocato il Commentario all’articolo 4 del Modello OCSE per sostenere un frazionamento del periodo d’imposta, la cosiddetta split-year residence.
La Cassazione ha escluso che il Commentario potesse, da solo, fondare tale frazionamento nella fattispecie esaminata, ribadendone la natura non normativa. La decisione è richiamata nella Rassegna tributaria 2023 della Corte di Cassazione. [7]
Il caso mostra contemporaneamente l’importanza e i limiti del Commentario: il trattamento del trasferimento in corso d’anno va verificato nella legislazione nazionale e nella specifica Convenzione applicabile.
Italia e Regno Unito: attenzione anche al diverso anno fiscale
I casi che coinvolgono Italia e Regno Unito presentano un’ulteriore difficoltà pratica: i due Paesi non utilizzano lo stesso periodo fiscale per le persone fisiche.
In Italia il periodo d’imposta coincide normalmente con l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nel Regno Unito, invece, il tax year individuale decorre dal 6 aprile al 5 aprile dell’anno successivo. Il tax year britannico 2026/2027 va quindi dal 6 aprile 2026 al 5 aprile 2027. [8]
Un esempio di riconciliazione dei periodi
Immaginiamo un contribuente che rientri dal Regno Unito in Italia nel corso del 2026, dopo aver percepito redditi di lavoro, dividendi o interessi nel Regno Unito.
La documentazione britannica può fare riferimento al periodo 6 aprile 2025–5 aprile 2026 e, successivamente, al periodo 6 aprile 2026–5 aprile 2027. Per gli eventuali obblighi dichiarativi italiani relativi al 2026 occorre invece ricostruire i redditi riferibili al periodo 1° gennaio–31 dicembre 2026, tenendo conto della residenza e della potestà impositiva risultanti dall’analisi normativa e convenzionale.
Diventa quindi necessario riconciliare periodi che non coincidono, individuare i redditi rilevanti per l’annualità italiana e verificare le imposte estere effettivamente riferibili ai medesimi redditi. La documentazione annuale britannica, da sola, può non essere sufficiente: possono servire buste paga, estratti conto e prospetti analitici delle operazioni.
Lo split year treatment britannico
Il sistema britannico contempla, al ricorrere delle relative condizioni, lo split year treatment, attraverso il quale uno stesso tax year può essere suddiviso in una parte UK e una parte overseas ai fini del trattamento fiscale.
Si tratta di un istituto della legislazione britannica: la residenza ai fini di una Convenzione internazionale richiede un’analisi distinta e il trattamento britannico non determina automaticamente un identico frazionamento in Italia. [8]
Questo esempio mostra come residenza domestica, residenza convenzionale e periodo d’imposta debbano essere analizzati separatamente prima di essere coordinati.
Essere residenti in Italia significa dichiarare tutti i redditi esteri?
In linea generale il residente fiscale italiano è assoggettato al principio della worldwide taxation, per effetto del quale assumono rilevanza anche i redditi prodotti fuori dal territorio italiano.
Possono quindi entrare nella dichiarazione italiana, a seconda della loro natura e delle regole applicabili, stipendi e compensi percepiti all’estero, redditi immobiliari, pensioni, dividendi, interessi, plusvalenze e altri redditi di fonte estera.
Questo non significa necessariamente pagare definitivamente due volte l’imposta sul medesimo reddito. Occorre verificare innanzitutto come la Convenzione applicabile ripartisca la potestà impositiva tra Stato della fonte e Stato di residenza e, successivamente, il metodo previsto per eliminare la doppia imposizione, frequentemente mediante riconoscimento di un credito per le imposte assolte all’estero.
Il credito non va considerato automatico né necessariamente integrale: occorre verificarne condizioni, limiti, definitività delle imposte estere e riferibilità ai redditi dichiarati in Italia, tenendo conto anche dell’articolo 165 TUIR.
Conti correnti, investimenti e immobili all’estero: il monitoraggio fiscale
La residenza fiscale è determinante anche per gli obblighi relativi alle attività patrimoniali e finanziarie estere.
Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia devono valutare gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi, a seconda delle circostanze, a conti correnti, depositi, investimenti finanziari, partecipazioni, immobili, polizze e cripto-attività. Per le cripto-attività occorre verificare le regole specifiche, senza ridurre l’analisi al luogo di detenzione.
Possono inoltre trovare applicazione IVIE, IVAFE o l’imposta sul valore delle cripto-attività, ferme le relative soglie, esenzioni e discipline particolari.
Una contestazione sulla residenza fiscale può quindi produrre conseguenze che non riguardano soltanto la tassazione dei redditi esteri, ma anche gli obblighi dichiarativi relativi al patrimonio detenuto fuori dall’Italia.
Perché è importante ricostruire la prova prima di un controllo?
La residenza fiscale è una questione fortemente basata sui fatti.
Contratti di locazione, abitazioni effettivamente disponibili, rapporti di lavoro, utenze, iscrizioni amministrative, presenza del coniuge e dei figli, scuola frequentata dai minori, spostamenti, rapporti bancari, attività economiche e altre circostanze possono assumere rilevanza diversa a seconda della normativa e della Convenzione applicabile.
Occorre costruire una ricostruzione coerente con il criterio giuridico che deve essere dimostrato.
La documentazione utile a dimostrare un’abitazione permanente, per esempio, non coincide necessariamente con quella necessaria a individuare il centro degli interessi vitali o il soggiorno abituale.
È questo uno degli aspetti nei quali un’analisi preventiva può avere un valore significativo rispetto alla ricostruzione effettuata soltanto dopo l’avvio di una verifica fiscale.
Trasferirsi in Italia può offrire anche importanti opportunità fiscali
La residenza fiscale non deve essere considerata soltanto sotto il profilo dei rischi. L’ordinamento italiano prevede diversi regimi destinati ad attrarre lavoratori, professionisti, pensionati, ricercatori e persone con significativi patrimoni o redditi esteri.
Tra i principali strumenti vi sono il nuovo regime dei lavoratori impatriati, il regime dei neo-residenti previsto dall’articolo 24-bis TUIR, il regime del 7% per determinate persone titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza in specifici comuni italiani e le agevolazioni dedicate a docenti e ricercatori.
Il regime impatriati può, al ricorrere dei requisiti, limitare al 50% la quota di determinati redditi di lavoro prodotti in Italia che concorre alla formazione del reddito complessivo; la quota imponibile può scendere al 40% nelle ipotesi previste per i figli minori. La normativa prevede un limite annuo di reddito agevolabile pari a 600.000 euro. [9]
Per chi dispone di importanti redditi prodotti all’estero, il regime dei neo-residenti dell’articolo 24-bis consente, ricorrendone le condizioni, di assoggettare i redditi esteri ammessi al regime a un’imposta sostitutiva forfettaria. Per i trasferimenti cui si applicano le nuove disposizioni dal 1° gennaio 2026 l’importo è stato elevato a 300.000 euro annui, con una specifica disciplina per l’estensione ai familiari. [10]
Per determinati pensionati con pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza in specifici comuni del Mezzogiorno e degli altri territori individuati dalla legge è prevista, al ricorrere delle condizioni, un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi prodotti all’estero. La disciplina dell’articolo 24-ter è stata modificata anche nel 2026. [11]
La scelta del regime più conveniente dipende dalla provenienza dei redditi, dalla storia della residenza fiscale precedente, dall’attività che verrà svolta in Italia, dalla composizione del patrimonio e dalle Convenzioni applicabili. Devono inoltre essere verificati i limiti di compatibilità tra i diversi regimi.
A questi regimi e al confronto tra le diverse opportunità fiscali per chi decide di trasferirsi o rientrare in Italia dedicheremo il prossimo approfondimento.
Residenza fiscale internazionale: perché ogni caso richiede un’analisi specifica
Stabilire dove una persona sia fiscalmente residente significa muoversi su almeno tre livelli differenti.
Occorre verificare la normativa interna italiana, quella dello Stato estero e, quando emerge una doppia residenza, applicare la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni e le relative tie-breaker rules.
Il Modello OCSE e il relativo Commentario rappresentano strumenti interpretativi di grande importanza, ma devono sempre essere coordinati con il testo della specifica Convenzione concretamente applicabile.
Nei casi più complessi occorre inoltre affrontare il disallineamento tra periodi fiscali, la tassazione dei redditi esteri, il credito per le imposte versate fuori dall’Italia, gli obblighi di monitoraggio e l’eventuale accesso ai regimi agevolativi previsti per chi trasferisce la propria residenza nel nostro Paese.
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Nel prossimo articolo: “Trasferirsi in Italia nel 2026: regime impatriati, neo-residenti, pensionati al 7% e agevolazioni per docenti e ricercatori a confronto”.
Fonti e collegamenti per la redazione
Riferimenti richiamati nel testo. I titoli sono cliccabili. Questa pagina serve al tecnico per conservare o ricreare i collegamenti nell’articolo.
[1] Agenzia delle Entrate — Circolare 20/E del 4 novembre 2024
[2] Convenzione Italia–Regno Unito — Articolo 4, legge 329/1990
[3] CGT di secondo grado Lombardia — Sentenza 770/2026, massima ufficiale
[4] CGT di secondo grado Lazio — Sentenza 2325/2026, massima e richiamo a Cass. 19843/2024
[5] CGT di secondo grado Lombardia — Sentenza 2657/2025, massima ufficiale
[6] OCSE — Model Tax Convention on Income and on Capital 2025, Full Version
[7] Corte di Cassazione — Rassegna tributaria 2023, p. 27 del testo, p. 49 del PDF; Cass. 25690/2023
[8] HMRC — Guidance note RDR1, anno fiscale, split year e treaty residence
[9] D.Lgs. 209/2023 — Articolo 5, nuovo regime dei lavoratori impatriati
[10] Legge 199/2025 — Articolo 1, commi 25 e 26, imposta sostitutiva neo-residenti
[11] TUIR — Articolo 24-ter, pensionati con redditi di fonte estera








