Dati Digitali e Giustizia: Come Cambia l’Acquisizione delle Prove in UE
05 Dicembre 2025
Il Governo italiano ha ricevuto la delega dalla legge 13 giugno 2025 n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025) per dare attuazione alla direttiva europea 2023/1544 del Parlamento e del Consiglio, adottata il 12 luglio 2023. La normativa europea disciplina la nomina di rappresentanti legali finalizzati all’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. La direttiva in oggetto introduce un quadro organico per l’acquisizione, la conservazione e la circolazione transnazionale delle prove elettroniche, o e-evidence, nel contesto dei procedimenti penali, superando limiti storici e inefficienze della cooperazione giudiziaria tradizionale.
Definizione e ambito delle prove elettroniche
Le prove elettroniche comprendono qualsiasi dato digitale conservato o gestito da dispositivi informatici o da prestatori di servizi, che possa essere utilizzato per accertare fatti rilevanti in un procedimento giudiziario. Questo include non solo email, messaggi, file multimediali, documenti e foto, ma anche dati di traffico, metadati e flussi informativi transitanti nelle reti o nei dispositivi. È importante sottolineare che il regolamento esclude le intercettazioni di conversazioni in tempo reale, limitandosi all’acquisizione di dati già conservati dai prestatori di servizi al momento della ricezione di un ordine europeo di produzione o di conservazione (Considerando 19).
Prestatori di servizi e obblighi
Tutti i fornitori di servizi operanti nell’UE – dalle reti sociali ai mercati online, dai provider di servizi di comunicazione elettronica agli hosting provider – devono rispettare gli obblighi di designazione di uno stabilimento o di un rappresentante legale, responsabile della ricezione e dell’esecuzione degli ordini europei di produzione (EPOC) e di conservazione (EPOC-PR) dei dati. Tale misura garantisce uniformità di applicazione del regolamento, indipendentemente dalla localizzazione geografica del prestatore.
Autorità centrali e cooperazione transnazionale
Gli Stati membri sono chiamati a designare una o più autorità centrali per assicurare applicazione coerente e proporzionata della direttiva e del regolamento. L’innovazione principale consiste nel principio del mutuo riconoscimento: le autorità competenti di uno Stato membro possono rivolgersi direttamente a un prestatore di servizi stabilito in un altro Paese UE, senza necessità di mediazione da parte delle autorità dello Stato di esecuzione. Questo sistema elimina i tradizionali ritardi dovuti alla cooperazione giudiziaria transfrontaliera e accelera notevolmente le investigazioni penali digitali.
E-evidence e investigazioni data-driven
Le prove elettroniche rappresentano la base delle indagini data-driven, in cui dati digitali e analisi quantitativa e qualitativa vengono utilizzati per individuare reati, identificare responsabilità e supportare teorie investigative. L’e-evidence non è solo materiale da raccogliere: è il fulcro di un’analisi strutturata che consente di produrre risultati affidabili e verificabili, aumentando l’efficacia delle investigazioni nel contesto digitale.
Recepimento della normativa e sanzioni
La legge italiana di delegazione conferisce al Governo la responsabilità di recepire il regolamento entro il 18 febbraio 2026, individuando le autorità competenti, le procedure per la trasmissione degli ordini e le modalità di informazione degli interessati. Devono essere previste sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché ricorsi giurisdizionali effettivi per i destinatari degli ordini, garantendo un equilibrio tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali.
Sfide aperte: ammissibilità e standard di digital forensics
Nonostante l’avanzamento normativo, permangono sfide rilevanti. L’ammissibilità delle prove elettroniche nei procedimenti nazionali continua a dipendere dai diversi ordinamenti e dalle garanzie previste per i soggetti coinvolti. Ulteriori criticità emergono nella gestione tecnica delle prove digitali, caratterizzate da immaterialità, volatilità, alterabilità e capacità di riproduzione illimitata. Attualmente, mancano standard condivisi per la digital forensics, scienza che permette di recuperare, conservare e analizzare dati da dispositivi digitali come computer, server, cloud e smartphone in modo sicuro e legalmente valido.
Conclusioni
L’armonizzazione europea sulle prove elettroniche rappresenta una svolta epocale, creando un filo diretto tra autorità investigative e fornitori di servizi digitali. L’efficace implementazione richiede non solo l’adeguamento normativo nazionale, ma anche la definizione di protocolli tecnici, linee guida operative e standard di digital forensics. Solo così sarà possibile coniugare l’efficienza delle investigazioni con la tutela dei diritti fondamentali, in un contesto digitale sempre più complesso e interconnesso.





